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SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: Dr. Pasquale Lorenti 
Email: p.lorenti@comune.cinigiano.gr.it - Telefono: 0564.993407 - Fax: 0564.994103 

Istruttore: Azelio Damiani
Email: azelio.damiani@comune.cinigiano.gr.it - Telefono: 0564.993407 - Fax: 0564.994103 

Orario apertura al pubblico (*)

Lunedi

10.00 - 12.00

 

Martedì

09.30 - 12.30

15.30 - 17.30

Mercoledì

10.00 - 12.00

 

Giovedì

10.00 - 12.00

15.30 - 17.30

Venerdì

10.00 - 12.00

 

(*) A prescindere dall'orario sopra indicato sarà comunque garantito il servizio relativo alle dichiarazioni di nascita e di morte.


CAMBIO DI RESIDENZA

Dal 9 maggio 2012 i cittadini hanno la possibilità di presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’Ufficio Servizi Demografici, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica.

Per Raccomandata all'indirizzo: Comune di Cinigiano, Servizi Demografici, Piazzale Capitano Bruchi, n. 3, 58044, Cinigiano.

Per Fax al numero 0564.994103.

Per via telematica all'inidirizzo PEC: comune.cinigiano@postacert.toscana.it

Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata  nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B). Contestualmente, è possibile chiedere la modifica dei dati della patente.
TEMPI DI ISTRUTTORIA.
L’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
L'ufficiale d’anagrafe dovrà rilasciare all’interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.
Gli accertamenti previsti per legge dovranno essere svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’ ari. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990, che disciplina l’istituto del silenzio-assenso. ALLEGATI:

Modello per comunicazione residenza

Modello per trasferimento all'estero

Allegato A) documentazione per comunicazione residenza cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea

Allegato B) documentazione per comunicazione residenza cittadini di Stati dell'Unione Europea


 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Dal 1 gennaio 2012 entra in vigore l'art. 15 della legge di stabilità 2102, legge 12/11/2011 n. 183 pubblicata in Gazzetta Ufficiale  lo scorso 14/11/2011.

L'articolo in questione stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

I certificati dovranno recare, a pena di nullità, la dicitura che esplicita che i documenti valgono solo se prodotti ad un soggetto privato.

I certificati rilasciati dagli uffici Anagrafe e Stato Civile pertanto non potranno essere più richiesti per la successiva consegna ad un Ente Pubblico o Gestore di un Pubblico Servizio.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà saranno pertanto sempre sostituiti con le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto notorio (autodichiarazioni)disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di controllare entro 30 giorni le autocertificazioni dei cittadini acquisendo d'ufficio le relative informazioni  

 


 SERVIZI DEMOGRAFICI: MODULISTICA ON LINE

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