SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Dal 1 gennaio 2012 entra in vigore l'art. 15 della legge di stabilità 2102, legge 12/11/2011 n. 183 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14/11/2011.
L'articolo in questione stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
I certificati dovranno recare, a pena di nullità, la dicitura che esplicita che i documenti valgono solo se prodotti ad un soggetto privato.
I certificati rilasciati dagli uffici Anagrafe e Stato Civile pertanto non potranno essere più richiesti per la successiva consegna ad un Ente Pubblico o Gestore di un Pubblico Servizio.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà saranno pertanto sempre sostituiti con le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto notorio (autodichiarazioni)disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di controllare entro 30 giorni le autocertificazioni dei cittadini acquisendo d'ufficio le relative informazioni