CAMBIO DI
RESIDENZA
Dal 9 maggio 2012 i cittadini hanno
la possibilità di presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso
l’Ufficio Servizi Demografici, ma anche per raccomandata, per fax e per via
telematica.
Per Raccomandata all'indirizzo: Comune di Cinigiano, Servizi
Demografici, Piazzale Capitano Bruchi, n. 3, 58044, Cinigiano.
Per Fax al numero 0564.994103.
Per via telematica all'inidirizzo PEC: comune.cinigiano@postacert.toscana.it
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle
seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma
digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con
l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o
comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua
la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la
casella di posta elettronica certificata del richiedente;
d) che la copia
della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita
mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla
dichiarazione deve essere allegata copia del documento
d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la
residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il
modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai
fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri
componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola
con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei
documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione
Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato
A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea
deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B).
Contestualmente, è possibile chiedere la modifica dei dati della
patente.
TEMPI DI ISTRUTTORIA.
L’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni
lavorativi successivi alla presentazione, effettua le registrazioni delle
dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse
decorrono dalla data di presentazione.
L'ufficiale d’anagrafe dovrà
rilasciare all’interessato, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7
della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a
seguito della dichiarazione resa.
Gli accertamenti previsti per legge
dovranno essere svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata,
decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali
requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi
dell’ ari. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera
conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990, che disciplina l’istituto del
silenzio-assenso. ALLEGATI: