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Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)


Norme generali

La tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte - ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze) e delle aree scoperte adibite a verde -, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune;

per i locali di abitazione affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario quando si tratta di occupazione saltuaria e occasionale per breve periodo, comunque di durata inferiore all'anno, altrimenti è dovuta dall'occupante.

In caso di subaffitto, la tassa è dovuta dall'ultimo affittuario se la sub-locazione è riferita all'intera unità immobiliare, altrimenti è dovuta dal primo affittuario.


LOCALI TASSABILI

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

  1. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi, scale, corridoi, ripostigli, bagni, soffitte, cantine, etc.), come pure quelli delle dipendenze, anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, etc.);

  2. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

  3. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, bar, ristoranti e simili, collegi, pensionati, caserme, case di cura, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi stabili;

  4. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli per attività di divertimento, ristorazione, cinema, sale da gioco o da ballo ed ogni altro locale di servizio, comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

  5. tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, palestre, refettori, corridoi, bagni e servizi) delle scuole ed istituti di educazione in genere;

  6. tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici (comprese le aziende sanitarie locali), dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;

  7. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, etc.;

  8. tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, sia coperte che scoperte.


AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

  1. tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, rimessaggio di roulottes e simili, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

  2. tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, aree adibite a lavaggio autoveicoli, etc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

  3. le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;

  4. qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio. LE AREE A VERDE NON SONO TASSABILI.


PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. n. 1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazze, etc.

Devono comunque versare la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quota di spettanza, coloro che occupano e detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree di cui sopra.


COME SI MISURANO I LOCALI E LE AREE

Ai fini dell'applicazione della tassa, la superficie dei locali ed aree tassabili è determinata come segue:

1.LOCALI

L'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile al netto di muri perimetrali e divisori; è inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili, anche se non risultanti dalla planimetria catastale, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o superiori a m. 1,90 se adibiti a solo deposito di materiali; per intero, se adibiti a stanza di abitazione (salotto, camera, bagno, etc.).

Non deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi, fissi o mobili, di qualunque genere.

2. SCALE

La superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del vano scala (o dello scalino) per la proiezione orizzontale delle singole rampe di scala, oltre a pianerottoli e disimpegni. Non sono superficie tassabile le scale costituite esclusivamente da elementi di arredo.

3. AREE

La superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del confine.





Iscrizioni - Variazioni

Le denunce relative alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani presentate dai contribuenti possono essere di due tipi:

  1. DENUNCE ORIGINARIE;

  2. DENUNCE DI VARIAZIONE delle condizioni di tassabilità.


Le DENUNCE ORIGINARIE si hanno a seguito di:

  1. immigrazione nel Comune (nuova utenza);

  2. cambio di abitazione o di sede all'interno del territorio comunale;

  3. inizio di occupazione di locali o aree nel territorio comunale.
    Le nuove iscrizioni devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio di occupazione o detenzione dei locali, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Il tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di occupazione dei locali o delle aree.

ESEMPIO:

  1. immigrazione nel Comune il giorno 20.3.2001; la denuncia deve essere presentata entro e non oltre il giorno 20.1.2002; la tassa decorre dal 1°.5.2001.

Le DENUNCE DI VARIAZIONE si hanno a seguito di:

cambiamento di destinazione o di uso;

cambiamento della superficie tassabile;

ogni altra modifica che influisca sull'applicazione e sulla riscossione del tributo.

Il cambio di intestazione della cartella esattoriale della tassa di smaltimento dei rifiuti è consentito:

  1. per le abitazioni, solo all'interno del nucleo familiare, a seguito di decesso, emigrazione dell'intestatario o altro;

  2. per le ditte, solo in caso di variazione di ragione sociale.
    In tutti gli altri casi, si tratta di una richiesta di cancellazione e di una nuova iscrizione.

Le denunce di variazione che comportano una maggiore tassabilità devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo alla data in cui avviene tale modifica, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

ESEMPIO:

  1. cambiamento di destinazione d'uso di locali con conseguente cambio di categoria in data 20.3.2001; la denuncia deve essere presentata entro e non oltre il 20.1.2001; la nuova tassa decorrerà dal 1°.5.2002.

Le denunce di variazione che comportano una minore tassabilità possono essere presentate in qualsiasi momento non essendo soggette al termine del 20 gennaio.

ESEMPIO:

  1. minore superficie imponibile intervenuta in data 15.11.2001, ma denunciata in data 14.2.2002: il relativo abbuono decorrerà dal 1°.3.2001.

LE DENUNCE ANAGRAFICHE O ALTRE PRATICHE CONCERNENTI L'USO O LA DETENZIONE DI LOCALI O AREE NON SONO SOSTITUTIVE DELLE DENUNCE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA.


In caso di mancata o infedele denuncia, l'Ufficio Tributi procede all'accertamento notificando all'interessato un atto formale (nel quale sono anche indicate le modalità e i tempi per presentare ricorso) e applicando le relative sanzioni.

Le denunce di iscrizione o variazione possono essere consegnate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o direttamente all'Ufficio Tributi, in orario di apertura al pubblico.

Possono anche essere spedite a mezzo raccomandata postale semplice.

Nel caso di spedizione, si considerano presentate nel giorno indicato dal timbro postale.

IMPORTANTE:

Il termine del 20 gennaio è perentorio SOLAMENTE nei seguenti casi:

  1. denuncia originaria;

  2. denuncia di variazione in aumento;

  3. venir meno delle condizioni per usufruire delle riduzioni;

  4. venir meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni.




Esclusioni - Esenzioni

ESCLUSIONI

L'esclusione si verifica quando la superficie non rientra nei presupposti di applicabilità del tributo (occupazione o detenzione di locali o aree tassabili).

In generale, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che hanno le seguenti caratteristiche:

  1. sussistenza di condizioni oggettive che impediscono la produzione di rifiuti riguardanti la natura o l'assetto delle superfici (luoghi impraticabili o in abbandono o non soggetti a manutenzione);

  2. particolare uso delle superfici (locali non presidiati, locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materie in disuso o di uso straordinario, superfici destinati o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche);

  3. obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata: alloggi non allacciati ai servizi in rete (gas, acqua, telefono) o alloggi non arredati o superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

  4. superfici ove si formano di regola rifiuti speciali tossici e nocivi.

In particolare, nell'àmbito di quanto previsto dal regolamento comunale, presentano tali caratteristiche:

  1. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

  2. soffitte, soppalchi e simili, se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,90;

  3. la parte degli impianti sportivi destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

  4. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;

  5. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

  6. qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi in condizioni riconducibili al primo capoverso.

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

  1. i locali e le aree scoperte per i quali non esiste l'obbligo del conferimento ordinario dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile oppure di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

  2. locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

  3. i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento;

  4. i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli;

  5. le serre a terra.


Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;


ESENZIONI

Diversamente dall'esclusione, l'esenzione si riferisce all'àmbito oggettivo del tributo, ma, in presenza di specifiche situazioni, il caso generalmente tassabile viene esentato dal pagamento della tassa.

In virtù di ciò, ai sensi del regolamento comunale sono esenti dal tributo:

gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune;

Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

I locali destinati a scuole materne statali (art. 7 Legge 18 marzo 1968, n. 444)






Cessazioni

La denuncia di cessazione dell'utenza della tassa smaltimento rifiuti, si presenta a seguito di:

emigrazione dal Comune (solo nel caso in cui non si conservi in alcun modo l'uso dell'immobile che si lascia);

cessazione dell'occupazione di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo;

- per i contribuenti deceduti, la denuncia di cessazione deve essere presentata dal coniuge superstite o da altri eredi. Nel caso di continuazione dell'uso dell'immobile, il singolo erede deve presentare una propria denuncia originaria, con contestuale cessazione, entro il 20 gennaio successivo alla data del decesso;

- per i contribuenti falliti, la denuncia di cessazione deve essere presentata dal curatore fallimentare.

Affinché l'Ufficio Tributi possa procedere alla cancellazione dai ruoli del contribuente, è necessario che lo stesso presenti la relativa denuncia di cessazione.

Le denunce anagrafiche o altre pratiche concernenti l'uso o la detenzione di locali o aree non sono sostitutive delle denunce di cessazione.

Le denunce di cessazione possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Tributi, in orario di apertura.

Possono anche essere spedite a mezzo servizio postale semplice. Nel caso di spedizione si considerano presentate nel giorno indicato dal timbro postale.




Ricorsi

Contro l'avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere presentato ricorso (secondo le disposizioni del D.lgs. 31/12/1992 n° 546), con le seguenti modalità:

ENTRO 60 GIORNI dalla data di ricevimento dell'atto può essere inoltrato ricorso al Comune in carta da bollo da € 10,33 ( £ 20.000), mediante notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi degli artt. nn. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, o tramite invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, oppure con consegna diretta al Comune (in quest'ultimo caso, il ricorso deve essere presentato in duplice copia in modo da avere come ricevuta il timbro del protocollo sulla seconda copia);

ENTRO 30 GIORNI dalla presentazione del ricorso al Comune, l'interessato deve costituirsi in giudizio depositando alla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale l'originale notificato o copia del ricorso consegnato o spedito in Comune in carta libera, unitamente alla fotocopia della ricevuta di deposito o dell'invio a mezzo del servizio postale.

L'atto depositato alla Commissione tributaria deve essere conforme a quello consegnato al Comune.

L'incaricato dell'accettazione presso il Comune appone sulla copia del ricorso destinata alla Commissione:

  1. il timbro del protocollo generale;

  2. la dicitura: "imposta di bollo assolta sull'originale consegnato al Comune di Cinigiano”, con timbro dell'ufficio e sigla dell'impiegato accettante.

La costituzione in giudizio oltre il termine dei 30 giorni o la non conformità dell'atto depositato a quello consegnato al Comune sono motivi di inammissibilità del ricorso.




Rimborsi - Sanzioni - Interessi - Compensazioni di credito

Sono previste due forme di RIMBORSO:

SU RICHIESTA: il cittadino interessato può presentare istanza di rimborso in carta libera, indirizzata al Funzionario dell'imposta Ici del Comune, specificando le motivazioni della richiesta, entro TRE ANNI dal giorni del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stata notificata sentenza definitiva sul ricorso. La legge non prevede alcun termine per l'Ufficio Tributi per dare seguito alla richiesta di rimborso. E' possibile utilizzare l'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio Tributi, in orario di apertura.

D'UFFICIO: nel caso in cui l'Ufficio del Territorio (ex-Ute) provveda a notificare al cittadino la rendita definitiva e questa risulti inferiore alla presunta, è dovuto dal Comune al cittadino un rimborso calcolato per tutti gli anni in cui si è accertata questa difformità. Nel caso in cui la rendita definitiva sia maggiore della presunta, il cittadino diventa debitore nei confronti del Comune. Il termine per la notifica della liquidazione da parte dell'Ufficio Tributi al contribuente è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione dell'Ufficio del Territorio (ex-Ute). Il versamento deve avvenire entro 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione. Qualora il contribuente effettui il pagamento in ritardo può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Per informazioni al riguardo contattare l'Ufficio Tributi in orario di apertura al pubblico.


COMPENSAZIONI CREDITO Il contribuente NON PUO' compensare autonomamente gli importi erroneamente versati al Comune nel caso in cui, a seguito della richiesta di rimborso, l'ente stesso gli abbia riconosciuto il diritto alla restituzione degli importi. Per poter effettuare la COMPENSAZIONE dell'importo versato in più con quello da versare negli anni successivi, il contribuente deve formulare una nuova richiesta da inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di rimborso.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma complessivamente versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.

E' pure esclusa la compensazione nel caso di recupero di maggiore importo versato con riferimento agli estimi catastali successivi ridotti.





Ricorsi

Contro l'avviso di accertamento, contro l'avviso di liquidazione (provvedimento con cui viene comminata la sanzione), il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, può essere presentato ricorso con le seguenti modalità:

ENTRO 60 GIORNI dalla data di ricevimento dell'avviso può essere inoltrato ricorso al Comune in carta da bollo da € 10,33 (£ 20.000), mediante notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi degli artt. nn. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, o tramite invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, oppure con consegna diretta al Comune (in quest'ultimo caso, il ricorso deve essere presentato in duplice copia in modo da avere come ricevuta il timbro del protocollo sulla seconda copia);

ENTRO 30 GIORNI dalla presentazione del ricorso al Comune, l'interessato deve costituirsi in giudizio depositando alla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale l'originale notificato o copia del ricorso consegnato o spedito in Comune in carta libera, unitamente alla fotocopia della ricevuta di deposito o dell'invio a mezzo del servizio postale. L'atto depositato alla Commissione tributaria deve essere conforme a quello consegnato al Comune. L'incaricato dell'accettazione presso il Comune appone sulla copia del ricorso destinata alla Commissione:


- il timbro del protocollo generale;

- la dicitura: "imposta di bollo assolta sull'originale consegnato al Comune di Cinigiano", con timbro dell'ufficio e sigla dell'impiegato accettante. La costituzione in giudizio oltre il termine dei 30 giorni o la non conformità dell'atto depositato a quello consegnato al Comune sono motivi di inammissibilità del ricorso.



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