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Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)
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Norme generali
La tassa
relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà,
usufrutto, comodato, locazione, etc.) occupi, detenga o conduca
locali ed aree scoperte - ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze) e delle
aree scoperte adibite a verde -, con vincolo di solidarietà
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso
permanente in comune;
per
i locali di abitazione affittati con mobilio, la tassa è
dovuta dal proprietario quando si tratta di occupazione saltuaria e
occasionale per breve periodo, comunque di durata inferiore all'anno,
altrimenti è dovuta dall'occupante.
In
caso di subaffitto, la tassa è dovuta dall'ultimo affittuario
se la sub-locazione è riferita all'intera unità
immobiliare, altrimenti è dovuta dal primo affittuario.
LOCALI
TASSABILI
Si
considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati,
esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o
semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato
verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad
eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti
speciali non assimilati, tossici o nocivi.
Sono
in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
tutti
i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale,
cucine, etc.) che accessori (ingressi, scale, corridoi, ripostigli,
bagni, soffitte, cantine, etc.), come pure quelli delle dipendenze,
anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del
fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, etc.);
tutti
i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed
all'esercizio di arti e professioni;
tutti
i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi,
bar, ristoranti e simili, collegi, pensionati, caserme, case di
cura, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di
aziende commerciali, comprese edicole e chioschi stabili;
tutti
i vani principali ed accessori adibiti a circoli per attività
di divertimento, ristorazione, cinema, sale da gioco o da ballo ed
ogni altro locale di servizio, comprese le superfici all'aperto
utilizzate sia direttamente per tali attività che per la
sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere
allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
tutti
i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, palestre, refettori,
corridoi, bagni e servizi) delle scuole ed istituti di educazione in
genere;
tutti
i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o
detenuti da enti pubblici (comprese le aziende sanitarie locali),
dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche
a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato
e simili;
tutti
i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività
produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi
comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi,
magazzini, etc.;
tutti
i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi
escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dell'attività
sportiva e riservate ai soli praticanti, sia coperte che scoperte.
AREE
TASSABILI
Si
considerano aree tassabili:
tutte
le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi,
rimessaggio di roulottes e simili, a sale da ballo all'aperto, a
banchi di vendita, nonché alle relative attività e
servizi complementari connessi;
tutte
le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai
relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi
complementari (servizi igienici, punti di vendita, aree adibite a
lavaggio autoveicoli, etc.), nonché l'area scoperta
visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella
costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
le
aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi
destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
qualsiasi
altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al
demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli
altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi sopra indicati
o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi
urbani interni e/o speciali assimilati.
Per
le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree
assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i
locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio. LE AREE A
VERDE NON SONO TASSABILI.
PARTI COMUNI
DEL CONDOMINIO
Sono
escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui
all'art. n. 1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale,
lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali,
parcheggi, terrazze, etc.
Devono
comunque versare la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la
quota di spettanza, coloro che occupano e detengono in via esclusiva
parti comuni dei locali o delle aree di cui sopra.
COME SI
MISURANO I LOCALI E LE AREE
Ai
fini dell'applicazione della tassa, la superficie dei locali ed aree
tassabili è determinata come segue:
1.LOCALI
L'area
dei locali è calcolata misurando la superficie utile al netto
di muri perimetrali e divisori; è inoltre inclusa nel computo
la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili, anche se
non risultanti dalla planimetria catastale, limitatamente alla parte
del locale con altezza uguale o superiori a m. 1,90 se adibiti a solo
deposito di materiali; per intero, se adibiti a stanza di abitazione
(salotto, camera, bagno, etc.).
Non
deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi,
fissi o mobili, di qualunque genere.
2.
SCALE
La
superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del
vano scala (o dello scalino) per la proiezione orizzontale delle
singole rampe di scala, oltre a pianerottoli e disimpegni. Non sono
superficie tassabile le scale costituite esclusivamente da elementi
di arredo.
3.
AREE
La
superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del
confine.
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Iscrizioni - Variazioni
Le
denunce relative alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
presentate dai contribuenti possono essere di due tipi:
DENUNCE
ORIGINARIE;
DENUNCE
DI VARIAZIONE delle condizioni di tassabilità.
Le
DENUNCE ORIGINARIE si hanno a seguito di:
immigrazione
nel Comune (nuova utenza);
cambio
di abitazione o di sede all'interno del territorio comunale;
inizio
di occupazione di locali o aree nel territorio comunale. Le nuove
iscrizioni devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo
alla data di inizio di occupazione o detenzione dei locali, pena
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Il
tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla
data di occupazione dei locali o delle aree.
ESEMPIO:
immigrazione
nel Comune il giorno 20.3.2001; la denuncia deve essere presentata
entro e non oltre il giorno 20.1.2002; la tassa decorre dal
1°.5.2001.
Le
DENUNCE DI VARIAZIONE si hanno a seguito di:
cambiamento
di destinazione o di uso;
cambiamento
della superficie tassabile;
ogni
altra modifica che influisca sull'applicazione e sulla riscossione
del tributo.
Il
cambio di intestazione della cartella esattoriale della tassa di
smaltimento dei rifiuti è consentito:
per
le abitazioni, solo all'interno del nucleo familiare, a seguito di
decesso, emigrazione dell'intestatario o altro;
per
le ditte, solo in caso di variazione di ragione sociale. In tutti
gli altri casi, si tratta di una richiesta di cancellazione e di una
nuova iscrizione.
Le
denunce di variazione che comportano una maggiore tassabilità
devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo alla data in
cui avviene tale modifica, pena l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.
ESEMPIO:
cambiamento
di destinazione d'uso di locali con conseguente cambio di categoria
in data 20.3.2001; la denuncia deve essere presentata entro e non
oltre il 20.1.2001; la nuova tassa decorrerà dal 1°.5.2002.
Le
denunce di variazione che comportano una minore tassabilità
possono essere presentate in qualsiasi momento non essendo soggette
al termine del 20 gennaio.
ESEMPIO:
minore
superficie imponibile intervenuta in data 15.11.2001, ma denunciata
in data 14.2.2002: il relativo abbuono decorrerà dal
1°.3.2001.
LE
DENUNCE ANAGRAFICHE O ALTRE PRATICHE CONCERNENTI L'USO O LA
DETENZIONE DI LOCALI O AREE NON SONO SOSTITUTIVE DELLE DENUNCE AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA.
In
caso di mancata o infedele denuncia, l'Ufficio Tributi procede
all'accertamento notificando all'interessato un atto formale (nel
quale sono anche indicate le modalità e i tempi per presentare
ricorso) e applicando le relative sanzioni.
Le
denunce di iscrizione o variazione possono essere consegnate
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o direttamente all'Ufficio
Tributi, in orario di apertura al pubblico.
Possono
anche essere spedite a mezzo raccomandata postale semplice.
Nel
caso di spedizione, si considerano presentate nel giorno indicato dal
timbro postale.
IMPORTANTE:
Il
termine del 20 gennaio è perentorio SOLAMENTE nei seguenti
casi:
denuncia
originaria;
denuncia
di variazione in aumento;
venir
meno delle condizioni per usufruire delle riduzioni;
venir
meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni.
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Esclusioni - Esenzioni
ESCLUSIONI
L'esclusione
si verifica quando la superficie non rientra nei presupposti di
applicabilità del tributo (occupazione o detenzione di locali
o aree tassabili).
In
generale, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che hanno
le seguenti caratteristiche:
sussistenza
di condizioni oggettive che impediscono la produzione di rifiuti
riguardanti la natura o l'assetto delle superfici (luoghi
impraticabili o in abbandono o non soggetti a manutenzione);
particolare
uso delle superfici (locali non presidiati, locali con presenza
sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di
materie in disuso o di uso straordinario, superfici destinati o
attrezzate esclusivamente per attività competitive o
ginniche);
obiettive
condizioni di non utilizzabilità immediata: alloggi non
allacciati ai servizi in rete (gas, acqua, telefono) o alloggi non
arredati o superfici di cui si dimostri il permanente stato di non
utilizzo;
superfici
ove si formano di regola rifiuti speciali tossici e nocivi.
In
particolare, nell'àmbito di quanto previsto dal regolamento
comunale, presentano tali caratteristiche:
le
centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici,
quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e
simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
soffitte,
soppalchi e simili, se adibiti a solo deposito di materiali,
limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a
m. 1,90;
la
parte degli impianti sportivi destinati esclusivamente all'esercizio
dell'attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia
che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
unità
immobiliari prive di mobili e suppellettili;
fabbricati
danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale
circostanza sia confermata da idonea documentazione;
qualsiasi
altro locale ed area non specificata che si trovi in condizioni
riconducibili al primo capoverso.
Tali
circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria, di
variazione o di cessazione e devono essere direttamente rilevabili in
base ad elementi obiettivi o a idonea documentazione.
Sono
altresì esclusi dalla tassa:
i
locali e le aree scoperte per i quali non esiste l'obbligo del
conferimento ordinario dei rifiuti solidi urbani interni in regime
di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze
in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile oppure di
accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
locali
e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi
vigenti;
i
locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a
servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le
relative spese di funzionamento;
i
locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione
dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi,
condotti da imprenditori agricoli;
le
serre a terra.
Nella
determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei
locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi
la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di
regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o
nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie
spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
ESENZIONI
Diversamente
dall'esclusione, l'esenzione si riferisce all'àmbito oggettivo
del tributo, ma, in presenza di specifiche situazioni, il caso
generalmente tassabile viene esentato dal pagamento della tassa.
In
virtù di ciò, ai sensi del regolamento comunale sono
esenti dal tributo:
gli
stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli
altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di
funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a
provvedere, obbligatoriamente il Comune;
Gli
edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei
locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del
culto in senso stretto;
I
locali destinati a scuole materne statali (art. 7 Legge 18 marzo
1968, n. 444)
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Cessazioni
La
denuncia di cessazione dell'utenza della tassa smaltimento rifiuti,
si presenta a seguito di:
emigrazione
dal Comune (solo nel caso in cui non si conservi in alcun modo l'uso
dell'immobile che si lascia);
cessazione
dell'occupazione di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi
titolo;
-
per i contribuenti deceduti, la denuncia di cessazione deve essere
presentata dal coniuge superstite o da altri eredi. Nel caso di
continuazione dell'uso dell'immobile, il singolo erede deve
presentare una propria denuncia originaria, con contestuale
cessazione, entro il 20 gennaio successivo alla data del decesso;
-
per i contribuenti falliti, la denuncia di cessazione deve essere
presentata dal curatore fallimentare.
Affinché
l'Ufficio Tributi possa procedere alla cancellazione dai ruoli del
contribuente, è necessario che lo stesso presenti la relativa
denuncia di cessazione.
Le
denunce anagrafiche o altre pratiche concernenti l'uso o la
detenzione di locali o aree non sono sostitutive delle denunce di
cessazione.
Le
denunce di cessazione possono essere consegnate direttamente
all'Ufficio Tributi, in orario di apertura.
Possono
anche essere spedite a mezzo servizio postale semplice. Nel caso di
spedizione si considerano presentate nel giorno indicato dal timbro
postale.
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Ricorsi
Contro
l'avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia, l'avviso di
liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e il
provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere
presentato ricorso (secondo le disposizioni del D.lgs. 31/12/1992 n°
546), con le seguenti modalità:
ENTRO
60 GIORNI dalla data di ricevimento dell'atto può essere
inoltrato ricorso al Comune in carta da bollo da € 10,33 ( £
20.000), mediante notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario ai
sensi degli artt. nn. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile,
o tramite invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in
plico senza busta, oppure con consegna diretta al Comune (in
quest'ultimo caso, il ricorso deve essere presentato in duplice copia
in modo da avere come ricevuta il timbro del protocollo sulla seconda
copia);
ENTRO
30 GIORNI dalla presentazione del ricorso al Comune, l'interessato
deve costituirsi in giudizio depositando alla Segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale l'originale notificato o copia del
ricorso consegnato o spedito in Comune in carta libera, unitamente
alla fotocopia della ricevuta di deposito o dell'invio a mezzo del
servizio postale.
L'atto
depositato alla Commissione tributaria deve essere conforme a quello
consegnato al Comune.
L'incaricato
dell'accettazione presso il Comune appone sulla copia del ricorso
destinata alla Commissione:
il
timbro del protocollo generale;
la
dicitura: "imposta di bollo assolta sull'originale consegnato
al Comune di Cinigianoâ€, con timbro dell'ufficio e sigla
dell'impiegato accettante.
La
costituzione in giudizio oltre il termine dei 30 giorni o la non
conformità dell'atto depositato a quello consegnato al Comune
sono motivi di inammissibilità del ricorso.
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Rimborsi - Sanzioni - Interessi - Compensazioni di credito
Sono
previste due forme di RIMBORSO:
SU
RICHIESTA: il cittadino interessato può presentare istanza
di rimborso in carta libera, indirizzata al Funzionario dell'imposta
Ici del Comune, specificando le motivazioni della richiesta, entro
TRE ANNI dal giorni del pagamento, ovvero dal giorno in cui è
stata notificata sentenza definitiva sul ricorso. La legge non
prevede alcun termine per l'Ufficio Tributi per dare seguito alla
richiesta di rimborso. E' possibile utilizzare l'apposito stampato in
distribuzione presso l'Ufficio Tributi, in orario di apertura.
D'UFFICIO:
nel caso in cui l'Ufficio del Territorio (ex-Ute) provveda a
notificare al cittadino la rendita definitiva e questa risulti
inferiore alla presunta, è dovuto dal Comune al cittadino un
rimborso calcolato per tutti gli anni in cui si è accertata
questa difformità. Nel caso in cui la rendita definitiva sia
maggiore della presunta, il cittadino diventa debitore nei confronti
del Comune. Il termine per la notifica della liquidazione da parte
dell'Ufficio Tributi al contribuente è il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello della comunicazione dell'Ufficio del
Territorio (ex-Ute). Il versamento deve avvenire entro 90 giorni
dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione. Qualora il
contribuente effettui il pagamento in ritardo può avvalersi
dell'istituto del ravvedimento operoso. Per informazioni al riguardo
contattare l'Ufficio Tributi in orario di apertura al pubblico.
COMPENSAZIONI
CREDITO Il contribuente NON PUO' compensare autonomamente gli
importi erroneamente versati al Comune nel caso in cui, a seguito
della richiesta di rimborso, l'ente stesso gli abbia riconosciuto il
diritto alla restituzione degli importi. Per poter effettuare la
COMPENSAZIONE dell'importo versato in più con quello da
versare negli anni successivi, il contribuente deve formulare una
nuova richiesta da inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune entro il
termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di
rimborso.
Si
considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri, purché la somma
complessivamente versata rispecchi la totalità dell'imposta
relativa alla comproprietà.
E'
pure esclusa la compensazione nel caso di recupero di maggiore
importo versato con riferimento agli estimi catastali successivi
ridotti.
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Ricorsi
Contro
l'avviso di accertamento, contro l'avviso di liquidazione
(provvedimento con cui viene comminata la sanzione), il ruolo e la
cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito
della restituzione dei tributi, può essere presentato ricorso
con le seguenti modalità:
ENTRO
60 GIORNI dalla data di ricevimento dell'avviso può essere
inoltrato ricorso al Comune in carta da bollo da € 10,33 (£
20.000), mediante notifica eseguita dall'Ufficiale Giudiziario ai
sensi degli artt. nn. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile,
o tramite invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in
plico senza busta, oppure con consegna diretta al Comune (in
quest'ultimo caso, il ricorso deve essere presentato in duplice copia
in modo da avere come ricevuta il timbro del protocollo sulla seconda
copia);
ENTRO
30 GIORNI dalla presentazione del ricorso al Comune, l'interessato
deve costituirsi in giudizio depositando alla Segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale l'originale notificato o copia del
ricorso consegnato o spedito in Comune in carta libera, unitamente
alla fotocopia della ricevuta di deposito o dell'invio a mezzo del
servizio postale. L'atto depositato alla Commissione tributaria deve
essere conforme a quello consegnato al Comune. L'incaricato
dell'accettazione presso il Comune appone sulla copia del ricorso
destinata alla Commissione:
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il timbro del protocollo generale;
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la dicitura: "imposta di bollo assolta sull'originale consegnato
al Comune di Cinigiano", con timbro dell'ufficio e sigla
dell'impiegato accettante. La costituzione in giudizio oltre il
termine dei 30 giorni o la non conformità dell'atto depositato
a quello consegnato al Comune sono motivi di inammissibilità
del ricorso.
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